Cure ospedaliere fuori Cantone
Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione delle spese
A partire dal 1° gennaio 2012, conformemente all'articolo 41 capoverso 1bis della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal), in caso di cura ospedaliera di malattie acute (somatiche o psichiatriche) o in caso di attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione i pazienti hanno la libera scelta tra gli ospedali che figurano nell'elenco del loro Cantone di domicilio o in quello del Cantone di ubicazione dell'ospedale (ospedale figurante nell'elenco, indipendentemente dal fatto se si tratta di un ospedale pubblico o di una clinica privata). Lo stesso vale per analogia per le case per partorienti. Conformemente all'articolo 49a, gli assicuratori e il Cantone di domicilio assumono la remunerazione di una cura ospedaliera in un ospedale figurante nell'elenco secondo la loro quotaparte rispettiva, ma al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di domicilio.
Per l'assunzione delle spese da parte del Cantone vanno considerate le seguenti condizioni:
Spiegazioni